

Caf Bodio Multiservizi -
Colf e Badanti
Servizi Caf e Patronato Ponte Milvio

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IL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA
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CCNL sottoscritto in data 20 febbraio 2014 : per regolamentare, tenuto conto delle disposizioni di legge, di numerosi istituti quali l’orario di lavoro, le ferie, i minimi retributivi, etc
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Decorrenza: dal 01/07/2013. Scadenza normativa: 31/12/2016
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Rinnovo economico: 15/01/2019 (retribuzioni e valori convenzionali di vitto
e alloggio determinati secondo le variazioni del dato Istat)
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
NOZIONE DI LAVORO DOMESTICO
Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, che si svolge in forma continuativa e prevalente presso l’abitazione del datore di lavoro e con eventuale fruizione del vitto e dell’alloggio.
ART. 1 L. 339/1958
La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche
IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
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I rapporti lavorativi domestico sono rapporti di lavoro con privati non imprenditori.
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Non vi è dubbio che nella sistematica del codice civile il prototipo di datore sia
l’imprenditore.
L’art. 2239 del codice civile estende tuttavia l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul lavoro subordinato in quanto compatibile con la specialità del rapporto
«I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto»
IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
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I datori di lavoro domestico sono pertanto:
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le famiglie (gruppo familiare o singola persona)
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le comunità aventi carattere parafamiliare, senza fini di lucro
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Resta sottointeso che gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere, i centri agrituristici e comunque le strutture ricettive organizzate non possono essere considerate comunità di tipo parafamiliare e pertanto non possono costituire rapporti di lavoro domestico. (Cass. 5049/1988)
IL DATORE DI LAVORO DOMESTICO
Comunità militari, religiose e di assistenza
Circolare INPS n. 1315 del 3 maggio 1973
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Esistenza di un vincolo associativo tra persone non legate da vincoli di parentela o affinità
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Comunanza stabile e continuativa di vitto e alloggio
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Assenza di fine di lucro
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Soddisfacimento in comune delle esigenze di servizi domestici
Per giurisprudenza e intervento ministeriale rientrano i seminari (attività religiosa senza scopi di lucro), le casefamiglia e le comunità per assistenza handicappati, tossicodipendenti, bambini, ragazze madri, anziani, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dalla propria attività
IL LAVORATORE DOMESTICO
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Possono svolgere rapporto di lavoro domestico tutti i soggetti in età di lavoro, compresi i minori, a condizione che abbiano svolgo l’obbligo scolastico e raggiunta l’età minima di 16 anni
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Richiamo all’art. 1, L. 339/1958:
«Si intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche»
IL LAVORATORE DOMESTICO
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parenti o affini del datore di lavoro che prestano attività lavorativa
subordinata e retribuita o che si occupano dell’assistenza ad invalidi o ciechi.
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le “badanti” che hanno funzioni generiche di sostegno, cura, sorveglianza e di assistenza nei riguardi della persona affidata;
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le persone addette al servizio diretto e personale dei componenti le
comunità di tipo religioso, militare o di tipo assistenziale;
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gli autisti che prestano la loro opera per la soddisfazione dei bisogni dei componenti di una famiglia e non per l’impresa o l’attività professionale di uno o più membri della famiglia stessa;
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giardinieri e custodi che svolgono attività per una famiglia.
VINCOLI DI PARENTELA
Qualora tra il datore di lavoro ed il lavoratore esistano vincoli di parentela, si presume che le prestazioni di lavoro domestico e di cura familiare siano rese per motivi affettivi e non in conseguenza di un vero e proprio rapporto di lavoro.
Tuttavia, l’esistenza di vincoli di parentela o affinità fra datore di lavoro e lavoratore non esclude a priori l’obbligo assicurativo, in quanto l’assicurazione del lavoratore è comunque possibile quando sia provata l’esistenza di un rapporto di lavoro (DPR 1403/1971).
Spetta pertanto ai lavoratori domestici legati al datore di lavoro da vincolo di parentela
dimostrare l’esistenza dei requisiti della subordinazione.
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VINCOLI DI PARENTELA
L’INPS, con Delibera del C.d.A. del 23 giugno 1972, ha precisato che ai fini della dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è sufficiente una Dichiarazione di responsabilità rilasciata dai soggetti coinvolti, fatta salva la facoltà dell’istituto di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
In caso di verifica da parte dell’Inps saranno rilevanti la possibilità di dimostrare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa, il grado di parentela tra datore di lavoro e lavoratore domestico e la sussistenza o meno della convivenza, con riferimento anche al periodo precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro
LAVORATORE DOMESTICO E LAVORATORE SUBORDINATO
Lavoratore domestico addetto anche alla pulizia di uffici e stabili
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Iscrizione solo come lavoratore domestico
Iscrizione sia come domestico che subordinato
Iscrizione solo come lavoratore subordinato
Prestazione resa esclusivamente presso il domicilio del datore di lavoro, anche se, a titolo esemplificativo, una stanza
dell’abitazione è adibita a studio professionale
Prestazione resa sia presso la casa del datore di lavoro sia presso i locali
dell’impresa / studio
professionale
Prestazione resa solo presso I locali dell’impresa / studio professionale
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Costituzione del rapporto di lavoro e variazioni
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E VARIAZIONI
ASSUNZIONE
L’assunzione deve essere comunicata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, anche se festivo.
La comunicazione deve essere effettuata:
1.Telematicamente utilizzando la procedura sul sito INPS 2.Tramite contact center
VARIAZIONI DEL RAPPORTO E CESSAZIONE
Entro 5 giorni dall’evento il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare:
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Proroga del contratto a termine
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Trasformazione a tempo indeterminato
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Variazioni del rapporto (orario, retribuzione, sede)
Tramite la comunicazione all’INPS si intendono assolti tutti gli obblighi legali di denuncia nei confronti degli istituti previdenziali e degli uffici competenti.
LA LETTERA DI ASSUNZIONE
CCNL: le parti devono stipulare un contratto di lavoro attraverso la definizione di una
lettera di assunzione nella quale è necessario indicare i seguenti elementi:
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la data di inizio del rapporto di lavoro;
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il livello di appartenenza e l’anzianità di servizio nella qualifica;
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la durata del periodo di prova;
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l’esistenza o meno della convivenza;
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la residenza del lavoratore nonché l’eventuale diverso domicilio (es. lavoratore
convivente con diverso domicilio);
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la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
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l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà comunque essere fornita dal datore di lavoro;
LA LETTERA DI ASSUNZIONE
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la mezza giornata di riposo settimanale (in aggiunta alla domenica o ad altra giornata se il lavoratore professa una fede religiosa con celebrazione non domenicale);
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Il luogo di prestazione dell’attività e la previsione di eventuali spostamenti per
villeggiatura o per altri motivi familiari;
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il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
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l’indicazione dello spazio dove il lavoratore possa riporre e custodire i propri effetti
personali;
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I contributi dovuti per l’assistenza contrattuale e la presenza della relativa trattenuta (novità del rinnovo CCNL)
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L’applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal CCNL
La lettera di assunzione non è necessaria per rapporti di durata inferiore a 12 giorni
LAVORATORI STRANIERI
I cittadini UE hanno diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale e possono svolgere ogni tipo di attività, sia autonoma che subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
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Il lavoratore comunitario dovrà esibire gli stessi documenti di lavoro previsti per il cittadino italiano.
Il lavoratore extracomunitario può essere assunto se risulta in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura o dallo Sportello unico per l’immigrazione.
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Il datore di lavoro che assume un lavoratore senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda di €
5.000 per ogni lavoratore
LAVORATORI EXTRAUE ALL’ESTERO
Se il lavoratore extraUE che si intende assumere si trova ancora all’estero, prima del suo ingresso in Italia il datore di lavoro deve presentare telematicamente al Ministero dell’Interno la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato è consentito solo nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite annualmente da appositi decreti ministeriali (c.d. “flussi d’ingresso”).
Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna del nulla osta
al lavoro subordinato.
Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta e poi il visto d’ingresso.
Il lavoratore, ottenuto il visto d’ingresso, deve recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia allo Sportello Unico per firmare sia il contratto di soggiorno che la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla Prefettura con raccomandata postale.
LAVORATORI EXTRAUE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
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Dal 15 novembre 2011, il datore di lavoro che intende assumere un extracomunitario già residente in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che gli consente di svolgere un’attività di tipo subordinato, non deve più compilare e sottoscrivere insieme al lavoratore il contratto di soggiorno per lavoro (modello Q).
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Il datore di lavoro adempie a tale obbligo tramite l’invio del modello COLD ASS
all’INPS entro le 24 ore precedenti all’assunzione
REQUISITO REDDITUALE DEL DATORE DI LAVORO
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La capacità economica del datore di lavoro domestico richiedente il rilascio del nulla osta al lavoro è da ritenere sussistente ogniqualvolta possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi.
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Il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.
REQUISITO REDDITUALE DEL DATORE DI LAVORO
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Nel caso di lavoratori domestici addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, le norme relative alla verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro non si applicano qualora la richiesta di assunzione provenga da un datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza.
Quanto sopra, in considerazione delle esigenze specifiche che motivano la richiesta.
REQUISITO REDDITUALE DEL LAVORATORE
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La retribuzione mensile da assicurare al lavoratore non deve essere inferiore
all'importo minimo previsto per l'assegno sociale.
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In relazione al numero minimo di ore settimanali - non essendo più in vigore il precedente limite di almeno 24 ore settimanali ed in assenza di specifiche disposizioni contrattuali - si ritiene che, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro, il numero delle ore debba essere comunque tale da garantire un reddito sufficiente.
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L'autorizzazione potrà essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti con diversi datori di lavoro che complessivamente garantiscano la sufficienza del reddito.
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La mancata utilizzazione del lavoratore quale addetto ai servizi domestici, oppure l'accertamento di impiego diverso da quello autorizzato, comporterà la revoca dell'autorizzazione.
ALTRI REQUISITI PER IL NULLA OSTA
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lo Sportello Unico Immigrazione per il rilascio del nulla osta al lavoro verificherà
l’applicazione della contrattazione collettiva di settore.
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In caso di ospitalità data a uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è necessario effettuare una apposita comunicazione scritta entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o, in assenza, Sindaco del comune). La comunicazione deve contenere i dati del dichiarante e dello straniero ed essere corredata dai rispettivi documenti identificativi, l’esatta ubicazione dell’immobile e il titolo per cui viene presentata.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 160 a
1.100 €
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il c.d. "decreto dignità" che ha modificato la normativa vigente in merito ai contratti a tempo determinato. Si applica anche al lavoro domestico.
ASSUNZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI
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In deroga alla regola della contribuzione con le aliquote del terziario, in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali del relativo settore.
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E’ altresì permessa la somministrazione a tempo indeterminato
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Tutti gli adempimenti sono in capo all’Agenzia interinale: Comunicazione INPS, Lettera di assunzione, Versamento contributi
ASSUNZIONE DI MINORENNI
Ammessa l’assunzione di minori nei servizi familiari purché:
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abbiano almeno 16 anni compiuti
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l’assunzione sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
Qualora il datore di lavoro intenda far convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento.
ASSUNZIONE DI STUDENTI
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Gli studenti di età compresa fra i 16 ed i 40 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario fino a 30 ore settimanali.
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L’orario concordato deve essere così interamente contenuto:
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tra le ore 6,00 e le ore 14,00, oppure
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tra le ore 14,00 e le ore 22,00, oppure
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nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni alla settimana
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La particolarità del contratto è che la retribuzione non viene riproporzionata in base all’entità del lavoro svolto ma è sempre riferita a un orario settimanale di 30 ore
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Tali lavoratori sono inquadrati nelle categorie C, B, B super
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INQUADRAMENTO
L’INQUADRAMENTO
LIVELLO A
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collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, con esperienza professionale non superiore a 12 mesi
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mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili:
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Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto
all’assistenza di persone.
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Addetto alle pulizie – Addetto alla lavanderia – Aiuto cucina
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Stalliere – Assistente animali domestici - Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi
– Operaio Comune
LIVELLO A super
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Addetto alla compagnia (mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro)
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Baby sitter (mansioni saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con
esclusione di qualsiasi prestazione di cura).
L’INQUADRAMENTO
LIVELLO B
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collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
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Collaboratore generico polifunzionale - Custode di abitazione privata.
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Addetto alla stireria – Cameriere – Addetto riassetto camere e colazione anche per ospiti
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Giardiniere – Autista – Operaio qualificato
LIVELLO B super
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti
L’INQUADRAMENTO
LIVELLO C
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collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
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Cuoco.
LIVELLO C super
Profilo:
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Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
L’INQUADRAMENTO
LIVELLO D
- collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
• Amministratore dei beni di famiglia;
• Maggiordomo – Governante – Istitutore
• Capo cuoco e capo giardiniere.
LIVELLO D super
- Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
• Direttore di casa
L’INQUADRAMENTO
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Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
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Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più
importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
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La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
PERIODO DI PROVA
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30 giorni di lavoro effettivo, per i livelli D, D super;
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8 giorni di lavoro effettivo per gli altri livelli.
PREAVVISO
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Orario pari o superiore a 25 ore settimanali:
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fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario;
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oltre i 5 anni di anzianità: un mese.
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Orario pari o superiore a 25 ore settimanali
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fino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
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oltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario.
Nel caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore, i suddetti termini saranno ridotti del 50%.
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Per portieri e custodi di ville, che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore:
30 o 60 gg di calendario a seconda che abbiano anzianità <= o > 1 anno
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Scioglimento naturale:
- scadenza del contratto a tempo determinato;
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compimento dell’opera oggetto del contratto;
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Interruzione del periodo di prova;
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Scioglimento del rapporto per mutuo consenso (esplicitata da documentazione scritta es. scambio di corrispondenza);
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Recesso unilaterale (Art. 2118):
- dimissioni;
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licenziamento (non è dovuto ticket licenziamento Naspi);
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Recesso per giusta causa (Art. 2119)
es. furto, ingiuria grave, percosse, no obbligo riservatezza, molestie sessuali,
introduzione clandestina estranei, …
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Impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore.
IL LIBRETTO FAMIGLIA
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Prestazione occasionale riservata alle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa per le seguenti attività:
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Lavori domestici (incluso giardinaggio, pulizia o manutenzione)
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Babysitting
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Ripetizioni o insegnamento privato
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Compenso con titolo di pagamento del valore di 10 euro (di cui 8 al prestatore, 1,65 a Gestione Separata, 0,25 a Inail, 0,10 oneri di gestione)
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Compenso minimo orario netto 8 euro
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Acquisto mediante piattaforma telematica
IL LIBRETTO FAMIGLIA
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Comunicazione della prestazione lavorativa entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione
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L’utilizzatore deve comunicare tramite piattaforma telematica o Contact Center:
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Dati anagrafici del prestatore
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Luogo della prestazione
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Numero titoli di pagamento utilizzati
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Durata della prestazione (compilazione del calendario giornaliero)
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Attività svolta
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Orario di lavoro
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ORARIO DI LAVORO
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LAVORATORI CONVIVENTI FULL TIME
54 ore lavorative settimanali
Massimo 10 ore lavorative giornaliere non consecutive Riposi giornalieri:
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almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata
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solo qualora l’orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6:00 e le ore 14:00 oppure tra le 14:00 e le 22:00 riposo intermedio non retribuito (normalmente nelle ore pomeridiane) non inferiore a 2 ore. Novità: Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro.
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E’ consentito il recupero consensuale di ore non lavoratore per massimo 2 ore giornaliere
LAVORATORI CONVIVENTI PART TIME
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I lavoratori conviventi dei livelli C, B e B super ed i lavoratori studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni frequentanti corsi di studio per il conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; l'articolazione del loro orario sarà la seguente:
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a) interamente collocato tra le ore 6:00 e le ore 14:00;
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b) interamente collocato tra le ore 14:00 e le ore 22:00;
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c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali.
Con atto scritto il rapporto di convivenza full time può essere trasformato in
rapporto di convivenza a tempo parziale.
RIPOSO DEI LAVORATORI CONVIVENTI
36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza.
Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella "G comprensiva delle maggiorazioni previste.
LAVORATORI NON CONVIVENTI
40 ore settimanali su 5 o 6 giorni
Massimo 8 ore lavorative giornaliere non consecutive
Le ore di lavoro eccedenti le 40 e fino alla 44ma, purché eseguite tra le ore 06.00 e le ore
22.00 sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria con la maggiorazione del 10%
Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la
domenica.
IL RIPOSO SETTIMANALE DOMENICALE È IRRINUNCIABILE.
Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
LAVORO STRAORDINARIO
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
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del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
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del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
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del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17.
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.
LAVORO NOTTURNO (22-6)
Se rientra nel lavoro ordinario, viene retribuito con la maggiorazione del 20% della normale
retribuzione globale di fatto oraria.
Se rientra nel lavoro straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, è compensato con la maggiorazione del 50%.
PRESTAZIONI DISCONTINUE NOTTURNE
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap, o ad ammalati, deve essere corrisposta la retribuzione contrattualmente prevista in caso di assistenza notturna qualora la durata della prestazione sia interamente compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di una idonea sistemazione per la notte.
Al personale eventualmente convivente devono in ogni caso essere garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
PRESENZA NOTTURNA
Il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna ha diritto a percepire la retribuzione prevista dal CCNL per tale fattispecie (tabella E), qualora la durata della presenza stessa sia interamente compresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
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La gestione delle assenze
FESTIVITA’
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In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
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In caso di festività infrasettimanale coincidente con la Domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in un’altra giornata o in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
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In caso di rapporto di lavoro ad ore, le festività verranno compensate con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, determinata ricostruendo un valore “medio” di giornata, da attribuire indipendentemente dal numero di ore da retribuire che sarebbero cadute nella corrispondente giornata festiva.
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La ricostruzione di 1/26 si effettua così: (paga oraria x numero di ore lavorate nella
settimana) x 52 : 12 : 26
FERIE
26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie
Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
Il datore lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle del lavoratore, può
fissare il periodo di ferie da giugno a settembre.
Il datore di lavoro può accordare un ciclo di ferie biennale; ossia può concordare
l’accumulo e il godimento delle ferie nell’arco massimo di un biennio.
RETRIBUZIONE MENSILE
FERIE
I lavoratori percepiscono la normale retribuzione mensile, senza alcuna decurtazione (1/26)
RETRIBUZIONE ORARIA
I lavoratori percepiscono una retribuzione ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale per ogni
giorno di ferie goduto.
Ai lavoratori che fruiscono di vitto e alloggio, per ogni giornata di ferie deve essere riconosciuto
in compenso sostitutivo convenzionale.
Esempio: Si consideri il caso di un lavoratore domestico che percepisce 1.000 € al mese; a tale
lavoratore spetta, per ogni giorno di ferie, una somma pari a 38,46 € (1.000 mensili : 26 = 38,46
€). Se, poi, il lavoratore è convivente, a questa cifra va aggiunta l’indennità di vitto e alloggio. Dunque: 38,46 € + 5,31 = 43,77 €.
PERMESSI VARI
PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI
3 giorni lavorativi in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado.
PERMESSI PER VISITE MEDICHE
Lavoratori conviventi 16 ore annue - Lavoratori non conviventi 12 ore annue, riproporzionate in caso di orario inferiore a 30 ore
PERMESSI NASCITA
Normativa di legge
PERMESSI NON RETRIBUITI
Per giustificati motivi, di breve durata. No indennità sostitutiva vitto e alloggio
PERMESSI STUDIO
Non retribuiti. Documentazione attestante. Ore non prestate possono essere recuperate. Ore per sostenimento esame retribuite.
PERMESSI VARI
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
I lavoratori assunti con contratto di lavoro domestico a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo pari a 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.
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Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno.
CONGEDO MATRIMONIALE
Congedo retribuito di 15 giorni di calendario, entro un anno dal matrimonio.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
INFORTUNIO
Conservazione del posto di lavoro
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Per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
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Per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
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Per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3
giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
MALATTIA
Conservazione del posto di lavoro
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Per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
-
Per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
-
Per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
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I periodi saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
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In caso di assenza per malattia e infortunio, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro.
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In più ha l’obbligo di consegnare, entro 2 giorni dal rilascio, il relativo certificato
medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro
Trattamento economico
MALATTIA
Retribuzione globale di fatto per un massimo di:
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8 giorni complessivi nell’anno per anzianità fino a 6 mesi
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10 giorni complessivi nell’anno per anzianità da 6 mesi a 2 anni
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15 giorni complessivi nell’anno per anzianità oltre i 2 anni
MISURA
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fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
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dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
La retribuzione è interamente a carico del datore di lavoro.
MATERNITA’
È vietato adibire al lavoro le donne:
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durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
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per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
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durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi
quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
ASTENSIONE ANTICIPATA
Computo di tutti i ratei
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La retribuzione e gli aspetti contributivi e fiscali
LA RETRIBUZIONE
La retribuzione è concordata tra le parti, fermo restando il limite dell’art. 36 che viene attuato
con l’applicazione dei valori minimi stabiliti dal c.c.n.l.
COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
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Retribuzione minima contrattuale
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Valore convenzionale di vitto e alloggio o eventuali indennità sostitutive del vitto e dell’alloggio per le prestazioni che superano le 6 ore giornaliere
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Scatti di anzianità che maturano ogni 2 anni di servizio fino ad un massimo di 7 e che sono
retribuiti in misura pari al 4% del minimo
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Eventuale superminimo concordato tra le parti
Il c.c.n.l. prevede l’obbligo di indicare nel cedolino paga se il superminimo è assorbibile o meno.
In ogni caso non è possibile assorbire dal superminimo il valore degli scatti maturati.
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE GIORNALIERA
retribuzione mensile : 26
RETRIBUZIONE ORARIA
(retribuzione mensile x 12 : 52) : orario settimanale
NOTA
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per giorni di calendario si considerano i trentesimi delle mensilità
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Per giorni lavorativi, si considerano i ventiseiesimi della mensilità
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Per retribuzione globale di fatto, si considera retribuzione mensile/oraria comprensiva delle
eventuali indennità di vitto e alloggio se fruite.
TREDICESIMA MENSILITA’
In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Esempio
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Lavoratore con retribuzione mensile di 1000 euro assunto il 1° maggio.
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1000 euro x 8 mesi : 12 = 666,66
TFR
Retribuzione complessiva annua / 13,5 = TFR Rivalutazione annua
FESTIVITA’
Calcolo
Per i rapporto a ore le festività sono calcolate sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale. Per mensilizzati 1/26.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il
pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
ESEMPIO 1
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Retribuzione globale di fatto mensile di 1300 euro
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Festività goduta: nessuna retribuzione aggiuntiva
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Festività di domenica: riposo compensativo o pagamento di 1/26 di 1.300
ESEMPIO 2
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Retribuzione oraria di 10 euro con orario di lavoro di 20 ore settimanali
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Festività goduta: normale paga oraria ragguagliata a 1/6 (20 ore: 6 giorni x 10 euro = 33,33)
VITTO E ALLOGGIO
Calcolo
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Si deve moltiplicare il valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio per il numero delle giornate in cui il lavoratore ha ricevuto le prestazioni in natura nel corso del mese, e si ottiene così il valore complessivo mensile. Dividendo il risultato per il numero delle ore retribuite nello stesso mese si ottiene la quota da aggiungere alla paga oraria.
ESEMPIO 1
Se un lavoratore domestico, a gennaio 2020, ha lavorato 26 giorni nel mese, per un numero complessivo di 170 ore, si moltiplica 5,61 (indennità giornaliera totale) x 26 giorni e il risultato si divide per 170 ore; l’importo ottenuto in questo caso 0,858) rappresenta la quota oraria
dell’indennità di vitto e alloggio da aggiungere alla retribuzione oraria, per stabilire l’esatto importo del contributo INPS.
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS
Per ciascun trimestre si moltiplica il contributo orario per il numero delle ore retribuite al quale si riferisce il versamento.
Per determinare il contributo orario invece si individua, in base alle tabelle, la fascia in cui è
compresa la retribuzione oraria effettiva ed il contributo orario corrispondente a tale fascia.
Il pagamento del premio Inail è compreso nei contributi versati all’INPS
INPS - Messaggio n. 1643 del 14 aprile 2016
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nuova procedura online per la comunicazione della sospensione dell'obbligo contributivo dei lavoratori domestici (maternità, aspettativa, malattia o infortunio non retribuiti).
www.inps.it - Sezione Servizi Online - Servizi per il cittadino - Lavoratori domestici - Autenticazione
con PIN/CNS - Sospensione obbligo contributivo
IL CALCOLO DELLE ORE RETRIBUITE NEL TRIMESTRE
PER CALCOLARE LE ORE RETRIBUITE NEL TRIMESTRE:
Si moltiplicano quelle retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento.
ATTENZIONE: la settimana lavorativa di riferimento va dalla domenica al sabato.
Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo. Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore.
Si precisa che ogni trimestre non è sempre composto da 13 settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane) ma dipende dal numero dei sabati compresi nel trimestre. Questo numero indica le settimane cui fare riferimento per il versamento dei contributi.
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS
Esempio con paga oraria comprensiva soltanto di tredicesima: Se il lavoratore percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, la quota oraria di tredicesima è data dalla retribuzione oraria (8,00) diviso 12.
Si ottiene così un importo di 0,66 euro (quota di tredicesima) che va sommato alla paga oraria di
8,00 euro.
Esempio con paga oraria comprensiva di tredicesima e indennità: Retribuzione oraria concordata = € 8,00 per 30 ore a settimana su 6 gg lavorati con vitto e alloggio
Indennità giornaliera di vitto e alloggio 2016 = € 5,48 euro Quota oraria: 5,48 x 6 gg: 30 ore = 1,096
Quota oraria di 13^ = (8 + 1,096) : 12 = € 0,758
RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA € 8,00 + 1,096 + 0,758 = € 9,85
CASSA COLF
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La CASSA COLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, a favore dei dipendenti collaboratori familiari.
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L’applicazione del CCNL e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l’obbligo di iscrizione e del versamento dei contributi di assistenza contrattuale nella misura minima oraria complessiva di € 0,03, di cui € 0,01 a carico del lavoratore e 0,02 a carico del datore di lavoro.
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Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro unitamente ai contributi da versare all’INPS. Per il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere indicato il codice F2.
Se sono stati versati contributi contrattuali per 4 trimestri consecutivi e viene raggiunta la soglia minima di versamenti pari a € 25, il dipendente avrà diritto alle prestazioni (es. diaria giornaliera per ricoveri ospedalieri e convalescenza successiva, rimborso di ticket sanitari fino ad un massimo di € 300 annui, etc).
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS
In caso di cessazione del Rapporto di Lavoro: devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all’attività lavorativa.
Il versamento eseguito in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.
L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE VIENE EROGATO DIRETTAMENTE DALL’INPS
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS
QUANDO SI PAGANO I CONTRIBUTI
I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
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dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
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dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
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dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
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dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Il pagamento dei contributi deve essere fatto a trimestre ultimato entro il termine indicato sopra.
Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps.
IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS
COME PAGARE
UTILIZZANDO IL BOLLETTINO MAV
L’Inps provvede all’invio dei bollettini MAV. I MAV sono già compilati con gli importi dovuti.
Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell’orario di lavoro), nella sezione Servizi online del sito INPS, è possibile effettuare le variazioni e ottenere un altro bollettino MAV con gli importi conformi.
ONLINE
Sul sito internet www.Inps.it nella sezione servizi online - Portale dei Pagamenti - Lavoratori
domestici – Con carta di credito
CONTACT CENTER
Telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a
pagamento, utilizzando la carta di credito
LA DISCIPLINA FISCALE
Il datore di lavoro nel rapporto di lavoro domestico NON E’ SOSTITUTO DI IMPOSTA e quindi:
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Non calcola, trattene e versa IRPEF
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Non calcola, trattiene e versa ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
L’obbligo esiste solo nel caso in cui sostituto di imposta per natura (comunità religiosa – assistenziale – ente o associazione)
Il lavoratore è comunque tenuto alla presentazione del modello UNICO nei termini previsti dalla legge fermo restando che l’obbligo scatta a condizione che il lavoratore abbia percepito nell’anno redditi che determinano IMPOSTA A DEBITO, una volta applicate le detrazioni.
LA DISCIPLINA FISCALE
Il datore di lavoro nel rapporto di lavoro domestico è comunque tenuto a rilasciare al
lavoratore una dichiarazione attestante:
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l’ammontare lordo erogato a titolo di retribuzione
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L’ammontate lordo erogato a titolo di TFR
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Le trattenute previdenziali effettuate
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L’importo netto erogato.
La dichiarazione può essere fatta in forma libera.
